Procedure di sanificazione: sintesi della Circolare ministeriale del 22/05/2020

Confermate le indicazioni ed i contenuti delle lezioni di AIDPI con Sinergitech.

La comunicazione del Ministero della Salute contiene "Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento."

Il documento raccoglie le informazioni salienti per condurre adeguatamente le sanificazioni negli ambienti non sanitari, sintetizzando quanto riportato in precedenti documenti e rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità e fornendo nuovi spunti operativi.

La comunicazione richiama frequentemente la normativa del settore della Sanificazione e della Disinfestazione, riconoscendo di fatto il ruolo chiave delle Imprese di Servizi nello svolgere tali attività e confermando le indicazioni anticipate da AIDPI.

Infine, il documento fornisce utili chiarimenti per le sanificazioni dell'abbigliamento e dei materiali tessili e sulle procedure di sanificazione riconducibili a ozono, cloro-attivo generati in-situ, perossido di idrogeno applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione.


Principio generale
Le norme, le procedure e le attività di cui si occupa rispondono alla tutela della salute propria e della collettività.

Vi è quindi un interesse pubblico collettivo da tutelare che, in diritto, assume un ruolo di prioritaria importanza.


Quadro normativo

L’attività di sanificazione di contrasto al rischio connesso all’attuale pandemia è articolato in un quadro comprendente:

  • il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (D.lgs. 81/08)
  • il Protocollo condiviso posto in allegato 6 al DPCN del 26 Aprile 2020
  • i criteri guida generali contenuti nei documenti tecnici prodotti da INAIL ed Istituto Superiore di Sanità


Definizione secondo le normative vigenti

Il Ministero della Salute riafferma che la normativa vigente in tema di "sanificazione" è esclusivamente riferita alla:

  • Legge 25 gennaio 1994 n. 82
  • Decreto MISE del 07/07/1997 n. 274
  • Legge 2 aprile 2007 n. 40

Si conferma dunque definitivamente che l'attività in questione può essere esercitata esclusivamente dalle Imprese regolarmente iscritte alle rispettive Camere di Commercio nella categoria e) Sanificazione.

La sanificazione è definita come:

il complesso di procedimenti ed operazione di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria.

Prodotti e procedure

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate.

I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come PMCo come biocidi dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente.


Trasmissione delle infezioni e comportamenti

La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene soprattutto attraverso droplets, goccioline di diametro ≥ 5 μm che originano dagli atti del respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell’aria per brevi distanze, generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione del virus.


Valutazione del contesto

Nel dettaglio di ciascuna attività produttiva, è importante la valutazione del contesto per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione.

Valutare innanzitutto il tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell’ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici che vengono toccate.

Oltre ai criteri generali validi per tutta la popolazione, per le attività commerciali si indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:

  1. pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.
  2. disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati
  3. garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria


Misure organizzative

La Circolare del Ministero della Salute entra anche nel merito della operatività, dando indicazioni e suggerimenti di grande importanza, la cui competenza è da ritenersi affidata alle Imprese che svolgeranno le attività di sanificazione.

A seguito della valutazione del contesto, per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione è necessario seguire appropriate misure organizzative quali:
  1. Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2
  2. Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento
  3. Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata
  4. Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell'organizzazione nell'adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione (all. 6 al DPCM del 26 aprile 2020)
  5. Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:
    1. misure di igiene personale e collettiva
    2. criteri stabiliti dall'autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata
    3. le linee guida per l'azione di fronte ad un caso sospetto COVID-19

Procedure da utilizzare nell'attività di Sanificazione
Nello svolgimento delle procedure di sanificazione è raccomandato adottare le corrette attività nella corretta sequenza:
  1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione
  2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno
  3. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.
  4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l'infezione. L'uso di disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19
  5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile ed appropriato secondo le informazioni riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme condeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati
  6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini
  7. L'accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche
  8. Bisogna indossare sempre i guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso personale) in base al prodotto

Altre specifiche per attività di sanificazione

La Circolare poi prosegue con l’indicazione di procedure relative ad interventi in ambiente chiuso,su materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica, su materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute.

Indica inoltre procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza, tipologie di disinfettanti, particolari trattamenti inerenti l’abbigliamento e materiali tessili.

Su queste tematiche sarà nostra cura provvedere ad un aggiornamento in teleconferenza, oltre a restare a disposizione delle Imprese Associate per ogni ulteriore chiarimento.

Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO......generato in-situ, applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione.

Il Ministero della Salute infine entra nel merito di procedure con utilizzo di Ozono e Cloro attivo generati in-situ, dichiarando testualmente:

Queste sostanze generate in-situ non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione: solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell'Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l'efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ.

e, proseguendo:

...tali sostanze sanitizzanti devono essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di settore citata nel documento (con espplicito riferimento alla normativa Legge 25 gennaio 1994 n. 82; Decreto MISE del 07/07/1997 n. 274, modificato dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40)

concludendo

Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti possono essere complementari a procedure di pulizia e ottimizzazione ambientale, o essere integrate con attività di disinfezione: in questo ultimo scenario, la procedura di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione diretta selle superfici esposte secondo il seguente ordine:
  1. pulizia
  2. disinfezione diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati
  3. trattamento di sanificazione con sostanze generate in-situ a completamento ed ottimizzazione delle procedure di pulizia e disinfezione
  4. adeguata areazione dei locali

Tra l'altro il Ministero della Salute dice, a proposito di trattamento su abbigliamento e tessili:

le lampade UV-C potrebbero essere un buon compromesso per costo-efficacia e rapidità d'uso, ma non per tutti i capi d'abbigliamento (ad es., è sconsigliato per biancheria trattata con sbiancanti ottici e per abiti naturali dai colori accesi od intensi).

In definitiva, dalla esplicita posizione espressa dal Ministero, ne esce confermata la validità delle impostazioni espresse da AIDPI e degli approfondimenti proposti.

Soprattutto emerge chiaramente la titolarità esclusiva per l'effettuazione di attività di Sanificazione attribuita alle Imprese regolarmente iscritte ale CCIAA in base alla normativa vigente.