Già in situazioni di normalità si sentono spesso affermazioni su comportamenti, obblighi o incombenze dovute “per legge”, salvo poi accorgersi che non vi è nessuna disposizione normativa al riguardo.
In momenti di grande incertezza e confusione come quello attuale, poi, fioriscono interpretazioni di ogni tipo e contenuto, quasi sempre infondate o fuorvianti, spesso strumentali.
Alcuni chiarimenti su quesiti posti alla Associazione
Attività professionale di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
La Legge 82/94 ed il DM 274/97 prevedono 5 attività specifiche: “pulizia”, “disinfezione”, “disinfestazione”, “derattizzazione” e “sanificazione”
Definizione delle Attività di disinfezione e di sanificazione:
- attività di disinfezione: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- attività di sanificazione: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
Le imprese possono esercitare una o più di queste specializzazioni e, al fine della iscrizione alla Camera di Commercio – registro CPA occorre indicare esattamente la o le specializzazioni, perché l´uso del termine “pulizia” è indicativo dell´esercizio della sola attività di cui alla lettera a) del DM 274/97
Ferma restando quindi ogni specificazione sul terreno tecnico-operativo, la Normativa distingue tra “disinfezione” e “sanificazione” relativamente ai requisiti richiesti alle Imprese per esercitare l’una o l’altra, nel senso che la “sanificazione”, comprendendo anche attività di disinfestazione, deve essere esercitata da Imprese che possiedano i requisiti richiesti per la Disinfestazione (i.e. il Responsabile Tecnico).
Al contrario l’attività di “disinfezione” può essere esercitata da Imprese di pulizia, senza possedere il requisiti suddetti.
Gli originari requisiti sono stati parzialmente modificati in seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 7/07, convertito nella legge n. 40/07 (cd. legge “Bersani”), il cui art. 10 comma 3 ha introdotto alcune semplificazioni di procedura per l’avvio dell’attività e, nel contempo, ha soppresso l’obbligo del possesso di alcuni dei requisiti citati.
In sostanza, tale norma ha mantenuto ferma la disciplina vigente, con l’obbligo del possesso di tutti i requisiti appena richiamati, per le sole attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, mentre per le attività di pulizia e di disinfezione ha mantenuto salvi i soli requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità sopprimendo l’obbligo del possesso di “particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale”.
Autorità sanitarie locali: chi può dare disposizioni “per Legge”
L’articolazione delle competenze in materia sanitaria è diventata ulteriormente complicata dopo la modifica del Titolo V della Costituzione che attribuisce specifiche competenze alle Regioni in materia sanitaria, ma ci limitiamo ad un sintetico quadro, soprattutto per cercare di individuare possibili inesattezze o, peggio, strumentali affermazioni, quasi sempre propedeutiche a qualche messaggio o azione truffaldina.
Seguiamo la “filiera” normativa specifica tra Ministero della Salute, Regioni e Comuni.
Il Ministero della Salute elabora ed emana essenzialmente:
LINEE GUIDA: descrive attività di controllo “di routine” e “in caso di emergenza” indirizzate a “strutture che operano sul territorio”
PIANO NAZIONALE di sorveglianza e risposta: indirizzato alle Regioni (assessorati sanità) “natura” di circolare
Le Regioni e le ASL
- Sono responsabili della valutazione e gestione locale del rischio.
- Provvedono alla programmazione, esecuzione e valutazione degli interventi di controllo
- Prendono le decisioni sulle azioni da intraprendere
I Comuni intervengono utilizzando lo strumento delle Ordinanze ex art 50 del TUEL:
- Art. 50 co. 5 In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
- art. 50, co. 6.
- In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI PER
- emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale
- urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado
- del territorio
- dell'ambiente
- del patrimonio culturale
- del decoro e della vivibilità urbana (bevande alcoliche e superalcoliche).
Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
Concludendo:
Le disposizioni “per legge” discendono sempre da una norma specifica e da una Autorità che ne ha la competenza.
Se qualcuno pone in argomento questa premessa deve indicare la fonte normativa e/o l’Autorità che l’ha emessa, altrimenti si tratta di superficialità o, spesso, di strumentalità, se non di imbroglio.