Attività di sanificazione: documento orientativo per l'emergenza COVID-19

Il presente documento intende sintetizzare una linea di buona prassi operativa che, allo stato, abbia come riferimento le disposizioni contenute nella Decretazione governativa, le Ordinanze Regionali e le indicazioni emesse dagli Istituti competenti, in primis dall’Istituto Superiore di Sanità.

Le indicazioni sono essenzialmente rivolte alle Imprese, interpretando ed individuando competenze e requisiti specifici.

Naturalmente il presente documento si caratterizza anche per la necessaria temporaneità, dal momento che l’evoluzione delle conoscenze, l’alternarsi delle disposizione e la progressione della Decretazione conseguente all’epidemia COVID-19 possono introdurre elementi e circostanze atte alla integrazione e/o modifica delle attuali indicazioni.


Riferimenti alla Decretazione d'emergenza
  • 14 marzo 2020 - “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, contenente linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative
  • Documento dell'Istituto superiore di Sanità del 23 marzo 2020 “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”
  • DPCM del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
  • DPCM del 26 aprile che contiene il protocollo condiviso del 24 aprile 2020 che integra quello del 14 marzo – Allegato 6 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro tra il Governo e le parti sociali


Riferimenti normativi

L’attuale normativa in materia è riconducibile alla successione della Legge n. 82/94, D.M. n. 274/97 e Legge n. 40/2007 per quanto inerisce le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Le definizioni che interessano l’attuale emergenza sono:

  1. PULIZIA: complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza
    1. Può avvenire con l’ausilio di detergenti
  2. DISINFEZIONE: complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni
  3. SANIFICAZIONE: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore

Attività di "sanificazione" in generale e nelle attuali emergenze

I servizi di “sanificazione”generalmente consistono in una successione di azioni prima di pulizia e quindi di disinfezione e/o disinfestazione, eseguibili sia da Imprese di pulizia che da Imprese di Disinfestazione e Derattizzazione, e sono fornibili soltanto dalle Imprese regolarmente iscritte alla competente Camera di Commercio, nel Registro provinciale delle Imprese istituito dalla Legge 82/1994 e dal D.M. 274/1997 per le singole specifiche attività alle lettere c-d-e.

È assolutamente evidente come il senso del termine “sanificazione” utilizzato nella decretazione d’urgenza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia da interpretare tenendo conto della eccezionale e gravissima situazione nella quale è irresponsabile introdurre speciosi cavilli tendentia tutelare interessi di bottega senza rendersi conto di come sia necessario mettere in campo tutte le strutture operative possibili, ma al tempo stesso occorre avere riferimento alla normativa esistente, per mantenere un livello quantomeno accettabile dei servizi ed evitare l’assalto indiscriminato di una moltitudine di improvvisatori.

La periodicità ed il numero degli interventi richiesti, come indicato all’allegato 5 punto 2 delDPCM 10.04.2020, comporta un impegno massiccio e continuo, di carattere eccezionale e temporaneo per il quale occorre la partecipazione di tutte le strutture possibili, ma regolarmente registrate ed è importante salvaguardare gli utenti pubblici e privati dall’assalto di una moltitudine di improvvisatori.


Sanificazione e Disinfezione nelle attuali emergenze: requisiti delle Imprese

In definitiva la “sanificazione” degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, non può che riferirsi ad attività di pulizia prima e di disinfezione e/o di disinfestazione poi effettuate da Imprese di Disinfestazione e/o di Pulizia regolarmente registrate per le attività di Disinfestazione e Pulizia ed abilitate in base alla normativa vigente.

La pulizia e disinfezione peraltro può certamente essere effettuata direttamente ed in autonomia interna da parte delle Imprese e delle strutture operative e commerciali in fase di riapertura e di prosecuzione.


Modalità operative

In considerazione di quanto riportato da INAIL nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”:

"Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, prevedere, alla riapertura, una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. In ogni caso va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavo- ro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica.

ed in considerazione di quanto indicato nel DPCM del 26 aprile 2020, relativamente alla pulizia e sanificazione degli ambienti, con riferimento alla “Pulizia e Sanificazione in Azienda” (punto 04 dell’allegato 06 al DPCM “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del 24 aprile 2020) ed in particolare ai seguenti punti:

  • “L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.”
  • “Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.”

ciò premesso, si riportano nella tabella seguente le operazioni da svolgere:

Quando

Operazioni

Soggetti

Modalità

Prima della riapertura

(aree a maggiore endemia come Regione Emilia-Romagna o in caso di caso COVID-19 in azienda)

Sanificazione straordinaria dei locali, consistente in:



1. Pulizia approfondita di superfici ed ambienti

In autonomia oppure mediante Imprese di Pulizia

Con detergenti

2. Disinfestazione e/o Derattizzazione approfondita degli ambienti (qualora emergano situazioni di infestazione derivanti dalla chiusura delle attività).

3. Disinfezione approfondita di superfici, oggetti ed ambienti.

In autonomia oppure mediante Imprese di Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione

Con PMC/Prodotti Biocidi con azione virucida ed attrezzature dedicate





Dopo la riapertura 1. Pulizia giornaliera di superfici, oggetti ed ambienti

In autonomia oppure mediante Imprese di Pulizia

Con detergenti

2. Sanificazione periodica mediante attività di disinfezione approfondita di superfici, oggetti ed ambienti e disinfestazione/derattizzazione qualora necessaria

In autonomia oppure mediante Imprese di Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione

Con PMC/Prodotti Biocidi autorizzati per l’uso ed azione virucida ed attrezzature dedicate

Tutte le operazioni devono essere registrate.


Note utili
  1. È sempre necessario prediligere la pulizia e la disinfezione delle superfici che vanno a diretto contatto con le persone, gli alimenti e gli animali; qualora vi sia l’esigenza di applicazioni disinfettanti volumetriche o su ampie superfici, è necessario che negli accordi con un Fornitore esterno di servizi, sia ben chiarita la suddivisione delle operazioni e le responsabilità.
  2. La periodicità della sanificazione periodica (punto B.2 della precedente tabella) verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente)
  3. Si evidenzia che le pratiche indicate nella circolare 5443 del 22 febbraio 2020 dovrebbe essere considerate quale livello minimo essenziale di attività (in virtù anche della scarsa resistenza del virus ai più comuni disinfettanti e detergenti disponibili anche in ambito domestico), considerando la disponibilità sul mercato italiano di molteplici prodotti disinfettanti anche più performanti in termini di efficacia.

2 maggio 2020

Il presente documento è stato elaborato in collaborazione da Dino Gramellini Vice Presidente di AIDPI, dal Dott. Francesco FIorente e dal Dott. Sergio Urizio



Bibliografia e principali riferimenti

Documenti